Diritto del Lavoro
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
Il diritto del lavoro disciplina i rapporti tra datore di lavoro e dipendente. Fisiologicamente il lavoratore si trova su di un piano inferiore rispetto a quello del datore del datore di lavoro, sebbene giuridicamente alla pari. Il diritto del lavoro e le materie che ruotano intorno ad esso, quali, il diritto sindacale ed il diritto della previdenza sociale, mirano ad eleminare quelle differenze dettate dalla posizione rivestita dal lavoratore rispetto al datore di lavoro.
Questo non significa che la legge non tuteli anche gli interessi economici e la dignità personale del datore di lavoro, ma certamente si preoccupa di evitare e/o eliminare gli abusi scaturenti dalla posizione e dal potere del datore di lavoro rispetto al lavoratore.
Il diritto del lavoro regola i rapporti contrattuali tra datore di lavoro e dipendente, il diritto sindacale regola sia alcuni aspetti normativi, sia gli aspetti economici del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ma anche gli aspetti normativi del rapporto tra quest’ultimo e le organizzazioni sindacali. Il contratto collettivo nazionale di categoria mira a (pre)determinare il contenuto di ogni settore di appartenenza, soprattutto, dettando e garantendo le condizioni economiche minime di lavoratori operanti nello stesso settore.
La Previdenza Sociale regola i rapporti tra Stato, datori di lavoro e lavoratori, nell’ambito dell’assistenza sociale attraverso i cosiddetti “ammortizzatori sociali”, ossia quelle misure volte ad offrire sostegno ai lavoratori che hanno perso l’occupazione.
Le leggi che regolano il diritto del lavoro sono emanate sia a livello sovranazionale che nazionale. In Italia sono contenute, in particolare, negli artt. da 35 a 40 della Costituzione, negli artt. Da 2060 a 2246 del Codice Civile, nella legge 300/1970 noto come “Statuto dei Lavoratori” ed in vari decreti, nonché nei contratti collettivi.
Il lavoro non è solo quello subordinato, ma anche quello autonomo. Il lavoro subordinato è quello che viene svolto da un soggetto sotto la direzione di un datore di lavoro dietro retribuzione. Il lavoro autonomo, invece, è quello che viene svolto da un professionista indipendente mediante una prestazione autonoma, su richiesta del Cliente, il quale, dietro emissione di fattura fiscale, riceve il compenso professionale concordato per la prestazione svolta.
Vi è anche una tipologia ibrida di lavoro detta “parasubordinata” che si trova a metà fra la subordinazione ed il lavoro autonomo. La parasubordinazione è un rapporto di lavoro intercorrente tra un soggetto chiamato “Collaboratore” che presta la propria attività professionale e un altro chiamato “Committente” che beneficia della prestazione lavorativa di un soggetto qualificato dietro retribuzione, tuttavia, senza la soggezione ai molteplici oneri legati alla subordinazione. Come il lavoratore subordinato, il collaboratore percepisce una retribuzione mediante cedolino paga, altresì, il collaboratore presta un’opera o un servizio in favore della committenza e beneficia di alcune tutele tipiche del lavoratore dipendente ma, a differenza di quest’ultimo, non ha vincoli di subordinazione gerarchica dovendo la committenza rispettare la sua autonomia ed indipendenza professionale. Il più comune contratto utilizzato per il lavoro parasubordinato è il Co.Co.Co., acronimo di collaborazione, coordinata e continuativa il quale ha sostituito il contratto di lavoro a progetto.
A prescindere dalle peculiarità del lavoratore, per iniziare un rapporto lavorativo è necessario stipulare un contratto di lavoro al fine di accordarsi e stabilire il tipo di attività da svolgere, gli orari e la retribuzione.
L’accordo rappresenta l’incontro della volontà delle parti a stipulare il contratto a determinate condizioni; solitamente vi è una proposta da parte del datore di lavoro alla quale segue l’accettazione del lavoratore mediante sottoscrizione. Tuttavia, il contratto di lavoro è a forma libera, questo significa che un contratto verbale può essere pienamente efficace fra le parti, come nel caso delle prestazioni occasionali, dove le ricevute di pagamento, (che la legge fiscale impone come obbligatorie ai fini della ritenuta di acconto) diventano l’evidenza dell’accordo non scritto.
Per la retribuzione il datore di lavoro, ove previsto, deve attenersi al contratto collettivo nazionale del lavoro in base alla categoria di appartenenza del lavoratore.
In un rapporto di lavoro ogni parte ha sia dei diritti che degli obblighi/doveri. Il lavoratore ha innanzitutto dei diritti di tipo patrimoniale, ossia, il diritto alla retribuzione e agli altri emolumenti che gli spettano per legge e secondo gli standard del ccnl di categoria; ha inoltre diritti personali che si estrinsecano attraverso il diritto all’integrità psicofisica e, quindi, alla tutela della salute all’interno dei luoghi di lavoro; ha, altresì, diritti sindacali relativi alla libertà di svolgere attività sindacali e di sciopero.
Per quanto riguarda le obbligazioni del lavoratore, invece, abbiamo: l’obbligo di diligenza, ossia, di svolgere i propri compiti con un impegno proporzionale alla qualifica ed alla mansione svolta; il dovere di obbedienza alle direttive impartite dal datore di lavoro, purché conformi al contratto di lavoro ed alla legge; l’obbligo di fedeltà, il lavoratore ha l’obbligo di tutelare gli interessi aziendali mantenendo un atteggiamento leale nei confronti del datore di lavoro. Il lavoratore ad esempio non può svolgere un’attività concorrenziale rispetto a quella del proprio datore di lavoro.
Il datore di lavoro, dal canto proprio, ha il diritto ad ottenere la prestazione da parte del lavoratore contrattualmente stabilita ed ha poteri direttivi per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, poteri di controllo affinché il lavoro avvenga secondo le disposizioni impartire (fatto salvo l’uso di strumenti lesivi della libertà e della dignità del lavoratore) e disciplinari nel caso in cui i lavoratori non rispettino i loro doveri.
Gli obblighi che il datore di lavoro è tenuto ad osservare sono: la corresponsione della retribuzione al lavoratore. La retribuzione del lavoratore deve essere adeguata alla quantità e qualità all’attività prestata dal lavoratore.
Ulteriore obbligo è quello della parità di trattamento dei lavoratori, ossia, il datore di lavoro non può adottare atteggiamenti discriminatori nei confronti dei propri dipendenti per ragioni di razza, religione, handicap, età e orientamento sessuale, né direttamente e né indirettamente. In caso vi siano soggetti disabili, il datore di lavoro deve garantire la parità tra i lavoratori attraverso l’adozione di misure volte ad elidere o colmare le differenze; la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ossia, il datore di lavoro deve adottare tramite figure competenti interne o esterne all’azienda, un piano di valutazione dei rischi al fine di prevenire infortuni e malattie sul lavoro e, dunque, a tutela dei lavoratori.
Ancora, il versamento degli oneri previdenziali, il datore di lavoro ha l’ulteriore obbligo di versare gli oneri contributivi obbligatori, ed eventualmente anche quelli integrativi, mensilmente tramite corresponsione degli stessi alla gestione separata tenuta presso l’INPS, nonché, altri adempimenti fiscali e previdenziali di cui i lavoratori beneficiano indirettamente.