Diritto tributario

Diritto tributario

Il diritto tributario è un ramo specifico del diritto finanziario di matrice amministrativistica e dunque di diritto pubblico.
Il diritto tributario è presente nella quotidianità dei cittadini, anche quando non percepiscono reddito, si pensi al pagamento dell’iva sugli acquisti ed alle accise sul carburante.

Alle volte si fa confusione tra tasse, imposte e contributi. Le tasse e le imposte sono “tributi”. Le tasse sono somme che il contribuente versa per specifici servizi (ad esempio: la tassa per la raccolta dei rifiuti, le tasse scolastiche e universitarie, ecc.), pertanto, vanno a finanziare un servizio specifico di cui il cittadino si avvale.
Le imposte, invece, creano gettito utile per il finanziamento della spesa pubblica indivisibile e tecnicamente si dividono in imposte dirette e imposte indirette. Le imposte dirette sono quelle pagate in base alla capacità contributiva del cittadino, ossia, in base al reddito che un contribuente guadagna e al patrimonio che possiede, in un certo lasso temporale (esempio di imposta diretta: IRPEF relativamente alle persone fisiche, IRES e IRAP relativamente alle persone giuridiche e IMU relativamente al patrimonio).

Le imposte dirette pertanto rientrano nel novero dell’art. 53 della Costituzione che sancisce il dovere di partecipazione alla spesa pubblica attraverso un prelievo fiscale che potremmo definire equo sulla base del principio della perequazione fiscale che dalla norma costituzionale si ricava: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (calcolata in base al reddito netto dichiarato). Il sistema tributario è informato a criteri di progressività (predeterminati mediante la previsione di aliquote fiscali)”. In parole più semplici “chi è più ricco paga più imposte” nonostante usufruisca dei servizi pubblici allo stesso modo del meno ricco. Tuttavia, è vero anche che in Italia vi è una pressione fiscale tale che anche coloro che generano un reddito relativamente basso si ritrovano comunque schiacciati dalla stessa, dovendo rimediare attraverso limitazioni personali e familiari per farvi fronte.

Le imposte indirette, invece, comunemente vengono pagate a fronte di acquisti di merci e servizi e per i trasferimenti e non sono soggette a perequazione fiscale come le imposte dirette anzidette, infatti, sono fisse cioè non colpiscono il contribuente in base alla sua capacità di generare reddito ma colpiscono tutti indistintamente, anche chi non produce reddito ed è nullatenente (esempio di imposte indirette: IVA, accise, imposta di registro, imposta di bollo ecc.).

I contributi, invece, sono “tributi speciali” e possono dividersi in contributi assistenziali e contributi previdenziali, versati generalmente per i fini pensionistici ma anche per le prestazioni obbligatorie a determinati enti per il loro funzionamento, come il diritto corrisposto agli Ordini Professionali di appartenenza per l’opinamento delle parcelle. E’ un contributo anche il contributo unificato, ossia quel tributo dovuto dai cittadini che intendono instaurare un procedimento giudiziario. I contributi sono degli ibridi perché, come le tasse servono a finanziare un servizio specifico, come le imposte vengono prelevate coattivamente.

Le norme sostanziali del diritto tributario stabiliscono i presupposti del tributo, le sanzioni in caso di omesso o ritardato versamento e la natura stessa del tributo, le norme procedurali regolano come il tributo deve essere applicato e tutta la parte relativa al processo tributario.
Comprendere gli aspetti normativi legati all’accertamento ed alla riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria, l’irrogazione di sanzioni amministrative, le sanzioni penali e il processo penale per i reati tributari è certamente più semplice attraverso un consulente legale a causa della complessità del diritto tributario italiano.

Quella Tributaria è una giurisdizione speciale e, quindi, il contenzioso tributario è di competenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. A Frosinone vi è la sede della CTP per la nostra provincia, a Latina vi è la sede staccata della CTR Roma dove vengono impugnate le sentenze di primo grado emesse dalle CTP di Frosinone. Vi sono però delle eccezioni. Ad esempio, in tema di contribuzione, l’omesso versamento degli oneri previdenziali INPS rientra nella giurisdizione ordinaria del Tribunale e nello specifico della magistratura del lavoro. Anche le multe, a seconda del loro oggetto, possono rientrare nella giurisdizione speciale esercitata delle Commissioni o nella giurisdizione ordinaria del Tribunale (o dei Giudici di Pace in base alla competenza per valore).

I procedimenti tributari si introducono mediante ricorso con specifici contenuti e specifiche norme riguardanti il deposito c/o la segreteria della Commissione e la notifica dello stesso all’Amministrazione Finanziaria a pena di nullità dell’atto e di inammissibilità del ricorso ed entro termini perentori a pena di improcedibilità. A maggior ragione, l’affidamento ad un consulente esperto è fondamentale per evitare errori che danneggino il contribuente. Inoltre, l’assistenza in Commissione è ammessa solo a determinate categorie professionali tra i quali, ovviamente, avvocati e commercialisti. Solo gli avvocati cassazionisti possono rappresentare il contribuente nel terzo grado giudizio dinanzi la Corte di Cassazione di Roma.

La specialità e complessità della materia necessità di specializzazione attraverso Master e collaborazioni con studi tributari e contabili al fine di maturare esperienza in materia fiscale e tributaria e, quindi, a garanzia di un corretto patrocinio del contribuente assistito.

I costi in ambito tributario sono calcolati, come nelle altre materie, in base ai parametri forensi ma andrà sempre concretamente considerata l’attiva svolta ed il valore della controversia. Ovviamente un atto impositivo di € 300.000,00 inciderà diversamente sugli oneri legali rispetto ad un altro di € 3.000,00, così come un avviso di € 3.000,00 costerà meno di un avviso che contiene più contestazioni che addizionate assommano allo stesso importo. Tuttavia, anche per questa materia è previsto l’accesso all’istituto del gratuito patrocinio, qualora il contribuente ne abbia i requisiti, così potendo evitare le spese processuali e legali connesse al giudizio.