IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

“quanto segue non è un consiglio legale e non deve essere interpretato come tale; per una consulenza legale per la tua situazione, chiamami al 348/3268065.”

 

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

Imprenditoria italiana: il trand dell’insolvenza nel post pandemia.

La crisi economica generata dalla pandemia del 2020 ha allertato sin da subito per i possibili aumenti dei fallimenti delle imprese. Tale situazione ha mobilitato il legislatore affinché adottasse una serie di misure contenitive e sospensive delle procedure fallimentari.

Gli effetti della crisi però sono tutt’altro che immediati e le ripercussioni si avranno ancora per tutto il 2022 e, tenuto conto dei nuovi scenari geopolitici, anche per i prossimi anni.

Cosa prevede il nuovo CCII?

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza ha riformato la materia fallimentare e delle altre procedure concorsuali nonché l’istituto più recente della crisi da sovraindebitamento. Il nuovo codice prevede un modello processuale anticipatorio e preventivo della liquidazione, infatti, alla crisi si affianca il concetto di stato di insolvenza inteso come evento monitorabile in base a predeterminati indici di allerta precoci, cosiddetti early warnings, predittivi della futura crisi e la composizione assistita per il tramite del sistema di looking forward approach, di cui infra. Pertanto la riforma prevede nuovi strumenti con interventi volti all’anticipazione dello stato di dissesto irreversibile dando continuità aziendale a tutela anche dei lavoratori.

Da un punto di vista di vigenza del codice, alcuni operatori del diritto hanno parlato di “riforma a più velocità” e questo è senz’altro vero se si considera che il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza è contenuto nella L. 155/2017 ed il d. lgs. 14/2019 l’ha resa definitivamente applicabile, tuttavia, la sua entrata in vigore è avvenuta soltanto il 15 luglio 2022. Nel 2020 infatti l’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 ha rallentato la sua introduzione posticipando più volte l’entrata in vigore con interventi mirati all’applicazione limitatamente ad alcune parti del nuovo codice.

Per quanto riguarda il titolo II “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, con le eccezioni di cui all’art. 389, l’entrata in vigore è prevista al 31 dicembre 2023. Questo perché la composizione negoziata delle crisi è un istituto introdotto nel Codice solo di recente con la legge di conversione del decreto legge 24 agosto 2021, ossia, la L. 147/2021.

 

Superamento dello stigma del “fallito”. Una nuova filosofia legislativa…

Con l’introduzione della liquidazione giudiziale il legislatore ha voluto eliminare, anche concettualmente, la “macchia del fallimento” che la vecchia normativa colpiva attraverso una serie di conseguenze, ultra giuridiche, quali il discredito e l’insuccesso del fallito, che ledevano soprattutto il piano etico e morale dell’imprenditore e, dunque, in maniera assai pervasiva poiché estese alla sua personalità.

Anche da un punto di vista semantico quindi la scelta legislativa è stata quella di optare per una nomenclatura scevra da pregiudizi, così che il “fallimento” ha lasciato il posto alla procedura di “liquidazione giudiziale”.

 

Anticipare la crisi aziendale? Sì, si può, ecco come…Early warnings e looking forward approach.

Come premesso, il codice prevede procedure di anticipazione della crisi, traducendo letteralmente tali istituti di derivazione anglosassone: l’allerta precoce e una sorta di attesa attiva che sostanzialmente monitora la sostenibilità finanziaria delle imprese con l’introduzione degli “indicatori della crisi”, ossia “campanelli d’allarme” in grado di evidenziare e prevenire situazioni di pericolo per la stabilità aziendale. In questo sistema si innesta altresì la composizione assistita della crisi che, analizzando le cause delle pre-crisi, favorisce il conseguimento di accordi con i creditori sociali.

La procedura di allerta deve essere attivata ad opera degli organi di controllo della società o da creditori qualificati a livello pubblico quali: Agenzia delle Entrate-Riscossione ed INPS, i quali sono per loro natura detentori di buona parte della situazioni debitorie imprenditoriali italiane. Il lavoro di riordino degli “indicatori di allerta” è rimesso al Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il quale “tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali (…) in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.” formulano con cadenza biennale gli stessi per l’adeguamento  delle soglie oggettive di rischio e che rilevano gli indici di squilibro predittivi della crisi.

A tale procedura si accede mediante una piattaforma telematica nazionale, attraverso la quale l’imprenditore sarà affiancato da un esperto terzo e indipendente individuato tra gli iscritti ad apposito (istituendo) albo (che sarà) tenuto presso la Camera di Commercio e che, in via riservata, agevola le trattative con i creditori.

L’esperto designato vaglierà e proporrà tutte le soluzioni impiegabili nel caso concreto e, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, sottoporrà all’imprenditore la possibilità di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, c.d. concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

In ogni caso, all’imprenditore che con tempestività richiede l’accesso ad una procedura di anticipazione della Crisi, ha diritto al riconoscimento di misure premiali.

Gli strumenti per regolare la crisi

La riforma ha introdotto anche numerosi strumenti di regolazione della crisi che dovrebbero evitare la liquidazione giudiziale definitiva:

  1. i piani attestati di risanamento, al fine di sanare i debiti e (ri)condurre ad un equilibrio finanziario;
  2. accordi di ristrutturazione dei debiti, strumento utilizzato per imprese medio grandi e con creditori che rappresentino almeno il 60% del credito;
  3. accordi di ristrutturazione agevolati, strumento utilizzato per imprenditori con creditori che rappresentino il 30% del credito e con determinati presupposti disciplinati dall’art. 60 del CCII;
  4. accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, ossia, estesa “ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici”.
  5. convenzioni di moratoria, che prevedono strumenti per tamponare provvisoriamente la crisi attraverso: dilazioni delle scadenze dei crediti, sospensione delle azioni esecutive e conservative senza tuttavia rinunciare al credito.

 

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza contiene anche la disciplina relativa alla Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Trattasi di una particolare procedura destinata solo ad alcuni soggetti:

PIANO RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE: piano a proposta del Consumatore, anche per il soddisfacimento parziale del debito, con indicazione di tempi e modalità di soddisfacimento e finalizzato al superamento della crisi.

CONCORDATO MINORE: procedura riservata a professionisti, imprenditori agricoli, start-up e a tutti quei debitori che non sono soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale (ex non fallibili), alla liquidazione coatta amministrativa e a tutte le altre procedure concorsuali. Tale procedura è attuabile esclusivamente quando le risorse economiche siano esterne e garantiscano la soddisfazione dei creditori.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: secondo l’art. 268 del CCII il debitore in stato di sovraindebitamento può presentare ricorso al tribunale competente per l’attivazione di tale procedura per la liquidazione controllata dei suoi beni. Il ricorso può essere domandato anche da un creditore in pendenza di procedure esecutive individuali e dal pubblico ministero nel caso in cui l’insolvenza investa l’imprenditore.

La legge Salva Suicidi prevede procedure da Sovraindebitamento Familiari e prevede la presentazione di un’unica domanda ed un unico Piano di Composizione della Crisi lasciando distinte le masse attive e passive dei singoli componenti.

 

Composizione negoziata della crisi

E’ disciplinata dal decreto n. 118/2021 e può accedere a tale composizione l’imprenditore, commerciale o anche agricolo, che “si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”.

La presentazione della domanda di Composizione negoziata della Crisi si rivolge al Segretario Generale della Camera del Commercio, dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente per la nomina di un esperto indipendente iscritto nell’elenco della CCIAA e valutata la ragionevolezza del risanamento.

L’esperto ha specifiche competenze formali e sostanziali al fine di promuovere e agevolare le trattative tra imprenditore e creditori ed ha il potere anche di trasferire l’azienda o rami di essa nel caso in cui sia ritenuto essenziale ai fini del superamento della Crisi.

Conclusa la fase delle trattative, qualora individuata una soluzione, l’imprenditore può concludere contratti anche con uno o più creditori, procedere con una convezione di moratoria per dilazionare i crediti, sospendere le azioni esecutive o anche la loro rinuncia, nonché procedere con un accordo sottoscritto tra imprenditore, creditore ed esperto qualora sia stata adottata la sua soluzione.

L’esperto ha anche il potere di predisporre il piano attestato di risanamento, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, proporre un concordato semplificato e proporre qualsiasi altra procedura concorsuale ove possibile.

Inoltre, il nuovo CCII prevede una formula assolutamente innovativa, sia sul piano pratico che formale, poiché l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.

Per questa procedura è prevista l’introduzione attraverso una piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico, alla quale possono accedere gli imprenditori iscritti nel Registro Imprese attraverso il sito della Camera di Commercio.

 

Nuovo concordato preventivo

Il concordato è uno degli strumenti di chiusura della liquidazione giudiziale.

Il nuovo codice prevede la suddivisione del concordato preventivo in: concordato di continuità e concordato liquidatorio.

Il primo è ammissibile solo se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografi nella misura del 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.

Il secondo mira alla liquidazione e conservazione del patrimonio.

 

L’esdebitazione

L’esdebitazione può avere luogo per quei soggetti che ne facciano domanda e che non possono accedere alla procedure concorsuali.

Inoltre, il nuovo codice della crisi prevede un’esdebitazione di diritto alla quale si accede in caso di insolvenza minore senza provvedimenti da parte del giudice.

 

La crisi dei gruppi di imprese

Le società infragruppo che abbiano il proprio centro di interessi in Italia hanno la possibilità di accedere a:

CONCORDATO PREVENTIVO (anche mediante singoli piani);

OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (con unico ricorso);

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.

Le rispettive masse attive e passive restano autonome ed il Tribunale competente è quello della società che esercita la direzione ed il coordinamento del gruppo o in base a quella che abbia il maggior debito.

 

Istituzione albo professionisti incaricati

Il Codice della Crisi all’art 356 prevede un “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza” presso il Ministero della Giustizia, anche in forma associata i quali su incarico del Tribunale possono svolgere le funzioni previste dal Codice.

I professionisti che possono iscriversi all’albo sono: Avvocati, Dottori Commercialisti, Studi associati e Società di Professionisti e soggetti che abbiano svolto funzioni amministrative, direttive e di controllo in società di capitali e cooperative.

 

Il codice della Crisi nel 2022

Ad oggi alcune parti del Codice non sono ancora entrate in vigore e con l’emanazione del Decreto Correttivo di marzo 2022 per l’attuazione della Direttiva UE 2019/1023 vi sono ancora ulteriori obiettivi da perseguire quali, in particolar modo, l’adeguamento  della normativa interna con quella degli altri membri UE per il miglior funzionamento del mercato interno e la tutela della libera circolazione.

Questo a significare che il Codice, non completamente entrato in vigore, potrà subire ulteriori modifiche nel testo per l’armonizzazione ed una ulteriore posticipazione.

 

La procedura di “liquidazione giudiziale”,  data la complessità e l’ampio ricorso che se ne farà,

merita un autonomo articolo che seguirà il presente per continuità rispetto all’argomento appena trattato.