L’IDONEITA’ DELLA FATTURA ELETTRONICA NEL DECRETO INGIUNTIVO

“quanto segue non è un consiglio legale e non deve essere interpretato come tale; per una consulenza legale per la tua situazione, chiamami al 348/3268065.”

 

L’IDONEITA’ DELLA FATTURA ELETTRONICA NEL DECRETO INGIUNTIVO

La normativa

L’utilizzo della fattura elettronica nei ricorsi per decreto ingiuntivo è un argomento che nella pratica vale la pena approfondire. Il procedimento di ingiunzione è ammissibile ai sensi dell’art. 633 c.p.c.  e degli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 relativamente alla registrazione delle fatture. A norma dell’art. 634 c.p.c., il ricorrente deve fornire la prova scritta dell’esistenza del diritto di credito fatto valere e stabilisce quali prove siano idonee ai fini dell’accoglimento del ricorso.

E’ di tutta evidenza che l’attuale impianto normativo non sia stato opportunamente adeguato alla Legge di Bilancio 2018 che, a partire dal 1° gennaio 2019, ha previsto l’obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti IVA attraverso la trasmissione di fatture con il Sistema di Interscambio, oltre che verso la PA anche verso i privati. Tale obbligo è stato esteso a tutti i titolari di partiva IVA a partire da 1° gennaio 2022.

Pertanto, l’idoneità della fattura elettronica, non essendo formalmente entrata nel novero delle prove scritte ex art. 634 c.p.c., è stata fonte di conflitti giurisprudenziali, di provvedimenti contrastanti da parte dei Giudici e, nelle migliori delle ipotesi, di ritardi processuali nel tentativo, tutt’altro che vano da parte degli avvocati, di dare valore ad una prova non prevista.

Il secondo comma dell’art. 634 c.p.c., per quei i crediti derivanti da somministrazioni di merci o da prestazioni di servizi da parte di imprenditori che esercitano un’attività commerciale o da lavoratori autonomi, prevede che il requisito della prova scritta sia soddisfatto attraverso il deposito degli estratti autenticati delle scritture contabili.

A proposito di autenticazioni, l’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, ha precisato che i files non sono soggetti ad autentica notarile in quanto trattasi di duplicati informatici immodificabili, gli stessi infatti non sono semplici “copie informatiche”  bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”.

Il dettato codicistico in parola appare anacronistico laddove non prevede l’incremento del novero delle prove scritte ritenute idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo. Infatti, l’allegazione nella domanda di files relativi a fatture emesse dopo l’entrata in vigore della summenzionata legge di bilancio e trasferite mediante il Sistema di Interscambio, non può essere legittimamente ritenuta “non sufficientemente provata per carenza di attestazione notarile” ai sensi dell’art. 634 c.p.c.

Attualmente la divergenza codicistica è ancora più evidente con riferimento alla più recente previsione legislativa di cui all’art. 1, comma 3 ter del D.Lgs. 127/2015 il quale statuisce che: “I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Nel caso delle imprese essendo obbligate, secondo la normativa fiscale, ad emettere le fatture esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio, proprio in virtù di quest’ultima previsione sono esonerate dall’obbligo di annotazione delle scritture nei registri con conseguente fattuale ampliamento del vecchio decalogo delle prove scritte di cui all’art. 634, comma 2, c.p.c.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto, si può certamente ritenere che le medesime siano prove idonee per l’emissione di un decreto ingiuntivo superando, per l’effetto, l’obbligo di deposito degli estratti autenticati delle stesse ai sensi degli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

I contrasti giurisprudenziali e la giurisprudenza del Tribunale di Frosinone

Il Tribunale di Verona, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 29 novembre 2019, si è espresso nel senso appena detto ed in linea con l’art. 1, comma 3 ter del D.Lgs. 127/2015, ossia, che “per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare”. A conclusioni analoghe sono prevenuti il Tribunale di Padova, sezione feriale, con decreto dell’8 agosto 2019 ed il Tribunale di Cuneo con decreto ingiuntivo del 5 febbraio 2021 il quale, avendo precedentemente rilevato che il ricorrente aveva prodotto delle mere scansioni delle copie cartacee delle fatture elettroniche insolute, lo ha invitato ad integrare la documentazione prodotta mediante la produzione delle fatture elettroniche in formato .xml o, in alternativa, degli estratti autentici delle scritture contabili ovvero altra documentazione comprovante il credito fatto valere. A seguito di tale integrazione veniva emesso decreto di accoglimento.

In tal senso anche il Tribunale di Roma con pronuncia del 29 marzo 2021 ed Giudice di Pace di Frosinone il quale, con decreto ingiuntivo del 29 aprile 2022, accoglieva il ricorso presentato sulla base delle sole copie cartacee di fatture elettroniche e stampa di metadati di trasmissione, con tanto di provvisoria esecuzione.

In senso contrario, invece, il Tribunale di Vicenza che con decreto di integrazione documentale del 25 ottobre 2019, ha affermato la necessità, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, della produzione dell’estratto delle scritture contabili le quali permetterebbero il controllo della regolare tenuta di tali scritture. Invero, secondo quest’ultimo, il Sistema di Interscambio pur garantendo l’autenticità delle fatture, non garantirebbe la corretta tenuta della contabilità.

In tal senso, almeno in prima battuta, il Tribunale di Frosinone che, con decreto di integrazione documentale del 7 maggio 2022, ha ritenuto la domanda di ingiunzione non sufficiente provata in assenza di attestazione notarile ai sensi dell’art. 634 c.p.c.

In quest’ultimo caso, si trattava di una società in fallimento e, ove mai la società in bonis avesse tenuto i registri da autenticare, gli stessi non erano prevenuti al nominato Curatore. Pur dando seguito alle richieste del Giudicante, l’integrazione documentale si è trasformata per lo più in una nota argomentativa con allegazioni in ordine alla legge, nello specifico al D.Lgs. 127/2015, alla giurisprudenza più favorevole ed al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 all’esito della quale il Giudicante ha emesso decreto di accoglimento il 1° luglio 2022.

La questione dei metadati

La fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language) immodificabile secondo l’art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” CAD. Infatti, il Sistema di Interscambio, effettuato il controllo sulla validità del certificato di firma, in caso di esito negativo invia una ricevuta di scarto al mittente. Per tale ragione, un corretto corredo probatorio necessita sempre, oltre ai files .pdf e .xml delle fatture, anche dei metadati di trasmissione con esito positivo al Sistema di Interscambio.

È proprio in ragione di ciò che le imprese obbligate ad emettere, in via esclusiva, le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, sono esonerate dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 con il conseguente venir meno degli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c., ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.

In attesa di adeguamenti formali, tenuto conto del valore di “duplicato informatico” delle fatture elettroniche e della certezza fornita dal trasferimento ad un soggetto “terzo qualificato” – quale è considerato l’Agenzia delle Entrate – mediante il Sistema di Interscambio, si auspica in un’adesione costante ed estesa da parte dei Tribunali nazionali affinché riconoscano nella fattura elettronica e nei relativi metadati i requisiti per la soddisfazione della prova scritta ai sensi dell’art. 634, comma 2, c.p.c., ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.

 

Fonti in ordine di citazione:

D.P.R. n. 633/1972 del 26.10.1972

Legge di Bilancio n. 205/2018 del 27.12.2017

Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018

D. Lgs. n. 82/2005 del 07.03.2005

D. Lgs. n. 127/2015 del 05/08/2015

Tribunale di Verona decreto ingiuntivo n. 10221/2019 del 19.11.2019

Tribunale di Padova decreto ingiuntivo dell’08.08.2019

Tribunale Cuneo decreto ingiuntivo del 05.02.2021

Tribunale di Roma decreto ingiuntivo n. 6207/2021 del 29.03.2021

Giudice di Pace di Frosinone decreto ingiuntivo n. 949/2022 del 29/04/2022

Tribunale di Vicenza decreto di integrazione documentale del 25.10.2019 – R.G. n. 6722/2019

Tribunale di Frosinone decreto di integrazione documentale del 09.05.2022 – R.G. n. 1164/2022

Tribunale di Frosinone decreto ingiuntivo n. 718/2022 dell’01.07.2022