IL NUOVO PROCESSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

“quanto segue non è un consiglio legale e non deve essere interpretato come tale; per una consulenza legale per la tua situazione, chiamami al 348/3268065.”

 

IL NUOVO PROCESSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

La riforma Cartabia e la trasformazione del processo

Dal 28 febbraio scorso anche il processo dinanzi al giudice di pace ha subito notevoli cambiamenti.

La prima novità riguarda la competenza per valore che da € 5.000 è passata ad € 10.000 in relazione ai beni mobili e da € 20.000 ad € 25.000 per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti.

La seconda trasformazione riguarda il rito. Fino ad un paio di mesi fa infatti il rito dinanzi al giudice di pace era disciplinato dagli articoli che vanno dal 311 al 322 del codice di procedura civile, libro II, titolo II rubricato “del procedimento davanti al Giudice di Pace”.

Relativamente agli articoli da 311 a 315, ossia, i capi I e II, non hanno subito modifiche. L’art. 311 resta invariato quale norma di rinvio al procedimento dinanzi al tribunale per tutto quanto non espressamente regolato dal Titolo II; l’art. 312, relativo ai poteri d’ufficio del giudice e del pretore, è stato abrogato a far data dal 1999; l’art. 313 il quale disciplina i casi di proposizione di querela di falso è rimasto tale con diposizione di rinvio al tribunale; gli articoli 314 e 315 sono stati anch’essi abrogati a far data dal 1999.

Particolarmente interessato dalla riforma è stato il capo III con gli articoli che vanno dal 316 al 322; questo perché la riforma Cartabia ha previsto per i giudizi dinanzi al giudice di pace l’applicazione del rito semplificato di cognizione con coordinamento delle norme contenute nei capi III bis, III ter e III quater del titolo I, libro II, articoli da 281 decies a 281 terdecies.

L’intento di questo articolo è quello di dare un ausilio interpretativo nei vuoti normativi creatisi dal rinvio alle norme del rito semplificato.

Fase introduttiva

Per quanto concerne la fase introduttiva, l’art. 316 c.p.c. riformato dispone che il processo dinanzi al giudice di pace debba proporsi nelle forme del rito semplificato in quanto compatibile e non derogate da norme specifiche.

La domanda pertanto si presenta con ricorso e non più con atto di citazione ad udienza fissa.

La riforma prevede l’applicazione delle norme compatibili non specificamente derogate dalla medisima, si intende, pertanto, che debbono essere applicate tutte le disposizioni del rito semplificato salvo quelle che per forza di cose sono incompatibili con il giudizio dinanzi al giudice di pace: mi viene in mente, ad esempio, l’art. 281 octies il quale tratta la rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale; ancora, per quanto riguarda l’art. 281 decies, il quale disciplina l’ambito di applicazione del giudizio semplificato, lo stesso sembrerebbe derogabile atteso che nei giudizi dinanzi al giudice di pace l’ambito è predeterminato dall’art. 316 c.p.c.

Leggendo in maniera un po’ più approfondita i capi III bis, III ter e III quater si noterà che vi sono molte norme derogabili attraverso l’interpretazione dell’art. 316 c.p.c.

L’art. 319 c.p.c. è rimasto invariato fatta salva la disposizione che prevede il deposito della relazione di notificazione, oltre che del ricorso (prima atto di citazione) o del verbale e del decreto di comparizione emesso dal giudice.

La fase introduttiva è ormai tutta disciplinata dall’art. 281 undecies in combinato disposto con gli artt. 317, 318 e 319 c.p.c. che in più parti espressamente lo richiamano.

L’art. 317 c.p.c. abroga l’obbligo del mandato [scritto in calce]. A mio parere il mandato non potrà di certo essere orale, pertanto la norma sembra voler intendere che, quando è conferito con atto separato, non necessariamente deve essere posto in calce al ricorso.

Entrando nel vivo della fase introduttiva della domanda vera e propria, questa è disciplinata dall’art. 318 comma I c.p.c.: “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’art. 125 cpc, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto” in combinato disposto con l’art. 281 undecies comma I e II c.p.c. il quale sostanzialmente ha lo stesso contenuto ma aggiunge le indicazione di cui ai punti 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento del numero 7) del terzo comma dell’art. 163. Pertanto, sembrerebbe che il ricorso dinanzi al Giudice di Pace debba contenere:

1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

3 bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;

4) l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata.

L’avvertimento del numero 7) è relativo alle decadenze in caso di costituzione oltre termine e l’obbligo della difesa tecnica quando questa sia prevista e l’indicazione (prima assente) che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ma l’applicazione dell’art. 281 undecies ai ricorsi dinanzi al giudice di pace deve essere davvero così rigida e fedele? Se si tiene conto che l’art. 316, comma I, c.p.c. dispone espressamente che la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili, la risposta sicuramente è no.

L’art. 318 comma II fa integralmente richiamo al comma II dell’art. 281 undecies. Quest’ultimo stabilisce che “Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero”.

Relativamente alla costituzione del convenuto l’art. 318 comma III richiama espressamente le norme dei commi III e IV dell’art. 281 undecies, pertanto il convenuto deve costituirsi “mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio”.

Il convenuto ben potrà costituirsi oltre il termine indicato qualora non intenda proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi oppure avvalersi di eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Dalla riforma introdotta, data anche l’abolizione del comma IV di cui all’art. 320 c.p.c., emerge che le posizioni delle parti devono essere chiare e specifiche sin dal primo atto difensivo, a discapito dell’attore che dovrà prendere posizione in anticipo sulle difese del convenuto. Invero, senza poter leggere le difese avversarie, è impossibile prendere posizione sulle difese del convenuto e sembrerebbe addirittura che all’attore sia pregiudicato indicare ulteriori e specifici mezzi di prova contraria. Tenuto conto che le parti non possono leggere le difese avversarie prima di formulare le proprie, cosa potrebbe accadere nel caso di procedimenti in cui la prova è interamente documentale? La soluzione si trova nel comma IV dell’art. 281 duodecies, inoltre e più in generale, il principio del contraddittorio previsto dall’art. 101 c.p.c. è stato anch’esso riformulato introducendo il dovere da parte del Giudice di assicurare il rispetto di tale principio nel caso in cui accerti “che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa dovrà adottare i provvedimenti più opportuni”.

L’art. 319 c.p.c. tratta la costituzione delle parti e, per quanto riguarda l’attore, stabilisce che lo stesso debba costituirsi depositando il ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione udienza. Orbene, trattandosi di ricorso, al momento del deposito l’attore non potrà avere ancora alcun decreto, né tantomeno la relata di notificazione eseguita nei confronti al convenuto. Si tratta probabilmente di una svista del legislatore e non mi pare indicato da nessun’altra parte il termine entro il quale l’attore debba procedere con il deposito della relata di notificazione del decreto e del ricorso.

Per concludere con la fase introduttiva, l’art. 281 undieces all’ultimo comma prevede che se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere il differimento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio al convenuto per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del 3° comma dell’art. 281 undieces.

La fase di trattazione

Questa fase è disciplinata dagli artt. 281 duodecies e 320 c.p.c. in combinato disposto.

Il comma I dell’art. 320 prevede ancora che alla prima udienza abbia luogo il libero interrogatorio delle parti e che venga redatto il relativo processo verbale di conciliazione.

Se la conciliazione non riesce il comma III dispone che il giudice proceda ai sensi dell’art. 281 duodecies, commi II, III e IV e se non ritiene la causa matura per la decisione procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione. Sembrerebbe dunque consentire l’assunzione dei mezzi istruttori già alla prima udienza, testimonianze comprese.

Ancora, il comma II dell’art. 281 duodecies prevede, sempre entro la prima udienza, la possibilità per l’attore della chiamata in causa del terzo a seguito delle difese espletate dal convenuto. Cosa accadrebbe se il convenuto si costituisse tardivamente, ossia, oltre la prima udienza? Verrebbe meno il diritto dell’attore all’eventuale chiamata del terzo? Anche in questo caso bisognerà fare appello all’art. 101 c.p.c., a garanzia del principio del contraddittorio, ed il giudice fisserà la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio all’attore per la citazione del terzo.

A pena di decadenza, sempre alla prima udienza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalla controparte.

Come sopra accennato, la riforma ha abrogato il comma IV dell’art. 320 c.p.c., il quale prevedeva la fissazione di una nuova udienza, per una sola volta, per le ulteriori produzioni e richieste di prova rese necessarie dalle attività svolte dalle parti. Tuttavia ciò non sembrerebbe compromesso vista la previsione del comma IV dell’art. 281 duodecies: “Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.

Suscita qualche problema il fatto che, oltre a doverne fare richiesta, la parte sia oberata di palesare al giudice un giustificato motivo. Dato che l’attore non potrà prendere posizioni immediate sulle difese del convenuto, è molto probabile che questi termini verranno concessi sempre, con rinvio a nuova udienza, sicché, il comma IV dell’art. 320 c.p.c. uscito dalla porta, rientrerà dalla finestra!

Il comma V dell’art. 281 duodecies, analogamente al comma III dell’art. 320 c.p.c., stabilisce che se il Giudice non autorizza la chiamata in causa di terzi, non concede i termini per precisare la domanda e non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione, come sopradetto, già alla prima udienza.

Fase decisionale

L’art. 321 c.p.c. stabilisce che, quando la causa è matura per la decisione, il Giudice di Pace procede ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

L’art. 281 sexies prevede 4 ipotesi di decisione. Le prime due sono dettate dall’art. 281 quinques al quale l’art. 281 sexies fa espresso riferimento, le successive due sono previste dallo stesso art. 281 sexies ai commi II e III.

  1. Quanto alla prima, l’art. 281 quinques al I° comma prevede che il giudice fissi davanti a sé l’udienza di rimessione della causa assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.
  2. La seconda ipotesi è quella prevista dal comma II dell’art. 281 quinques il quale prevede che, se una delle parti lo richiede, il giudice disponga lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’articolo 189 numeri 1) e 2), fissando l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.
  3. La terza è quella prevista dall’art. 281 sexies comma I il quale dispone che qualora il giudice non proceda ai sensi dell’art. 281 quinquies, precisate le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte in un’udienza successiva, pronunciando la sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.
  4. La quarta ipotesi è quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 281 sexies il quale stabilisce la discussione orale con deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.

Per quanto riguarda le discussioni orali tuttavia va precisato che il comma II dell’art. 321 c.p.c. prevede il deposito della sentenza in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione anziché trenta.

Non è stato oggetto di riforma invece l’art. 322 c.p.c. il quale continua a prevedere la conciliazione in sede non contenziosa.

Conclusioni

Se si considera che il processo civile telematico non può essere al momento attuato, questa riforma sembra aver complicato il tradizionale processo dinanzi al Giudice di Pace con attività per gli uffici e gli avvocati prima non previste.

Inoltre, la notifica dell’atto di citazione prima dell’iscrizione a ruolo del giudizio dava modo alle parti di comporre la lite bonariamente senza che questa transitasse preventivamente ed obbligatoriamente nelle cancellerie, cosa che accade oggi con la previsione della domanda tramite ricorso.

Il vecchio sistema favoriva la composizione della lite altresì perché, in caso di mancata iscrizione della causa a ruolo, veniva risparmiato il pagamento del contributo unificato. Se si considera, fra le altre cose, che il sistema telematico entrato immediatamente in vigore è stato quello del PagoPA, è facile obiettare che l’intento della riforma sembrerebbe più quello di far pagare imposte, diritti e commissioni agli utenti, anziché snellire il vecchio processo dinanzi al Giudice di Pace ed il sistema giudiziario in generale.