IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

“quanto segue non è un consiglio legale e non deve essere interpretato come tale; per una consulenza legale per la tua situazione, chiamami al 348/3268065.”

 

IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il Curatore speciale del minore è una figura professionale nominata dal giudice nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui il giudice ravvisi l’ipotesi di un conflitto di interessi tra e con i genitori. Il novero dei casi di nomina e le funzioni sono stati oggetto di ampliamento con la riforma Cartabia la quale, tra le altre, ha introdotto un nuovo titolo IV bis in materia di persone, minorenni e famiglie contenuto nel libro II del codice di procedura civile (artt. 473 bis da 0 a 71 – 473 ter).

Per approfondimenti invito alla lettura di “Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche” https://www.giustiziainsieme.it/en/riforma-cartabia-civile/2646-le-nuove-norme-processuali-in-materia-di-persone-minorenni-e-famiglia-dlgs-n-149-2022-prime-letture-sintetiche?hitcount=0

Le norme della riforma Cartabia (Legge 206/2021) in tema di Curatore speciale del minore, entrate in vigore il 22 giugno 2022, infatti, sono state oggetto di ulteriore modifica, ma sarebbe più corretto parlare di riordino e traslazione, mediante il D.Lgs. 149/2022 il quale ha introdotto il sopra detto titolo IV bis.

Attualmente il Curatore Speciale lo troviamo disciplinato nell’art. 473 bis.8. c.p.c.

 

Le modifiche “traslate” dall’art. 78 c.p.c.

L’art. 78 c.p.c. prevedeva l’estensione delle ipotesi di discrezionalità in cui il giudice aveva (come ha in base al nuovo art. 473 bis.8. c.p.c.) facoltà di procedere alla nomina di un curatore speciale del minore, stabilendo la nullità degli atti del procedimento ove tale nomina non fosse osservata. I casi in cui la nomina è prevista a pena di nullità degli atti del procedimento erano contenuti nel comma 3 (ora dall’art. 473 bis.8. c.p.c.):

  1. quando il pubblico ministero richiede la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o nei casi in cui un genitore abbia chiesto la decadenza dell’altro;
  2. nel caso di adozione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 403 del codice civile o nei casi di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 e segg. Legge 4 maggio 1983, n. 184;
  3. nel caso in cui nel corso del procedimento si verificano situazioni di pregiudizio per il minore tale da precluderne un’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
  4. nei casi in cui lo stesso minore, di almeno quattordici anni, ne faccia richiesta.

Tale comma è stato aggiunto dalla Legge 206/2021 ed abrogato dalla D.Lgs. 149/2022 a decorre dal 28 febbraio 2023, il quale ha introdotto appunto l’art. 473 bis.8. c.p.c. e che, in buona sostanza, ha assorbito il vecchio testo di cui all’art. 78 c.p.c.

Stessa sorte per il successivo comma 4 ex art. 78 c.p.c. “endo” riforma, il quale prevedeva che il giudice poteva procedere discrezionalmente, con succinta motivazione, alla nomina di un curatore speciale anche quando i genitori apparivano temporaneamente inadeguati a tutelare gli interessi del minore. Anche tale comma è confluito formalmente e sostanzialmente nel nuovo art. 473 bis.8. c.p.c.

Ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 si applica la normativa di cui all’art. 78 c.p.c testo previgente.

 

Le modifiche “traslate” dall’art. 80 c.p.c.

Il c. 31 dell’art. 1 della Riforma novellava l’art. 80 c.p.c. prevedendo al 3° comma che il curatore speciale procedesse all’ascolto del minore e che gli venissero attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Venivano inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale.

Tale comma è stato modificato dalla D.Lgs. 149/2022 a decorre dal 28 febbraio 2023 ed assorbito dai nuovi artt. 473 bis 4 e 8 c.p.c., continuando ad essere applicato soltanto a quei procedimenti sorti anteriormente a tale data.

L’unica parte che non è stata oggetto di modifiche è il secondo capoverso del comma 1: “Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede”.

 

Raccomandazioni del CNF per gli avvocati nominati “curatori speciali di minori”.

Con l’introduzione della riforma il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato una preziosa guida per il Curatore speciale del minore, tenuto conto dei principi generali che la ispirano e la natura della materia trattata.

Il Curatore Speciale, infatti, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà sempre fare riferimento ai principi generali contenuti nell’art. 9 del Codice Deontologico Forense, tra i quali:

  1. DEONTOLOGIA

il Curatore speciale del minore deve attenersi ai principi generali di cui agli artt. 9, 14, 15, e 19 del Codice Deontologico Forense avendo questi, inoltre, il dovere di evitare incompatibilità in osservanza dell’art. 24 C.D.F. con l’obbligo di astenersi dall’assumere l’incarico qualora abbia in precedenza assistito, anche in giudizi con oggetto diverso, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Il Curatore speciale altresì deve garantire l’anonimato del minore che assiste e astenersi dalla diffusione di notizie relative al procedimento in osservanza dell’art. 18, comma 2, C.D.F.

  1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Curatore speciale nominato potrà depositare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove ricorrano i presupposti pervisti dall’art. 76 del DPR 115/2002, in nome e per conto del minore in applicazione anche dell’art. 27, comma 4, CDF.

Il Curatore speciale una volta assunte le vesti di difensore dovrà:

  • assumere tutte le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti;
  • procedere all’ascolto del minore secondo il combinato disposto dei nuovi artt. 473 bis 4 e 8, comma 2, c.p.c.;
  • esaminerà atti e documenti per la costituzione in giudizio (nei giudizi di Volontaria Giurisdizione la costituzione, almeno presso il Tribunale di Frosinone, avviene de plano, ossia, immediatamente dopo l’accettazione dell’incarico da parte del Curatore nominato ad opera della cancelleria);
  • partecipa personalmente alle udienze.
  1. COLLABORAZIONE

L’avvocato nominato Curatore Speciale dovrà mantenere un rapporto costante di collaborazione, improntato alla correttezza e lealtà nel supremo interesse del minore con: servizi sociali, insegnanti, tutore ove nominato e tutti i soggetti che si occupano del minore. Il Curatore non ha la possibilità di interloquire direttamente con genitori e parenti del minore ma attraverso i rispettivi difensori di questi ultimi.7

  1. ASCOLTO DEL MINORE

Il Curatore Speciale deve procedere all’ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso – anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico – le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell’incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.

Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all’età e alle condizioni psicofisiche del minore.

Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.

  1. INDIPENDENZA

Il Curatore speciale del minore deve sempre mantenere la propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

  1. COMPETENZA

Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti nell’interesse del minore.

  1. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Il Curatore speciale del minore, dopo la nomina e con tempestività, assumerà le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze. Nei giudizi di Volontaria Giurisdizione la costituzione, almeno presso il Tribunale di Frosinone, avviene de plano, ossia, immediatamente dopo l’accettazione dell’incarico da parte del Curatore nominato ad opera della cancelleria.

  1. RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE

Il Curatore speciale del minore al quale l’Autorità Giudiziaria procedente abbia attribuito poteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve attivarsi affinché il Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati.

  1. COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO

Nell’adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l’ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche.

 

Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.

 

Tali raccomandazioni sono state espresse dal CNF in apposito documento apparso sul sito istituzionale al seguente link: https://www.altalex.com/documents/news/2022/06/30/curatore-speciale-minore-raccomandazioni-cnf